Condizioni generali di transazione

  1. Il mandante si assume il rischio di ogni incarico, con l'obbligo di tenere il mandatario lontano da danni e lamentele. Il cliente prende atto che non viene data nessuna garanzia di successo e che i pagamenti degli onorari concordati devono essere effettuati indipendentemente dal successo. Il Cliente si impegna durante le attività del commissionario a non agire nella stessa attività né di affidarla a terzi.
  2. Il mandatario può utilizzare una o più imprese per l'esecuzione dell'incarico, così come ulteriori assistenti.
  3. L’impiego, il cambio e l’utilizzazione di veicoli vengono effettuati secondo una valutazione oggettiva a meno che non ci siano disposizioni particolari del committente. Il committente prende atto che, nonostante una perfetta esecuzione, è sempre presente una componente di rischio che a causa delle circostanze (ad es. la densità del traffico, l’arresto del veicolo da parte della polizia) può far fallire temporaneamente un'osservazione perché la persona destinata all’osservazione sfugge alla controllo.
  4. Nell’impiego di autovetture, nell'interesse di un corretta lavoro investigativo e della sicurezza stradale, sono utilizzati due investigatori e due veicoli. Si richiamerà l’attenzione sulle difficoltà della situazione del traffico. Il computo delle ore e di chilometri avviene dal momento della partenza dalla sede del mandatario fino al suo ritorno. Il Cliente si impegna a rimborsare eventuali contravvenzioni stradali e le sanzioni amministrative il cui nesso causale può essere desunto dai documenti, anche se l’indicazione o la data di scadenza dell'importo della contravvenzione arriva è presente solo a conclusione dell'incarico.
  5. Tutela delle fonti: Nel caso in cui, nella individuazione di una persona debba essere mantenuta la sua riservatezza, il committente rinuncia espressamente a rivelare l’identità delle persone intervistate e degli informatori.
  6. Obbligo di riservatezza: Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 130 dell’Ordinamento dei mestieri e delle professioni, esiste per gli investigatori professionali e per il loro personale l'obbligo di segretezza per ciò che riguarda le circostanze ottenute e venute a conoscenza nell’ambito di un incarico. Questo obbligo di riservatezza si considera come revocato, per la durata della procedura, quando il mandante indica un dipendente del mandatario come testimone davanti al tribunale o ad una autorità. Inoltre, il mandatario è espressamente sollevato dall'obbligo di riservatezza nel caso in cui deve fornire alle autorità informazioni di rilievo sul caso a beneficio del mandante. Tali informazioni fornite sono sottoposte a loro volta alle norme del segreto d’ufficio da parte delle stesse autorità.
  7. Riservatezza - Difesa da attacchi dal punto di vista del diritto civile: Nel caso in cui voglia ottenere l'abrogazione dell'obbligo di riservatezza da parte di terzi dal punto di vista del diritto civile e/o per via legale, il mandante è tenuto ad assumersi, con pagamento, tutti i costi necessari per difendersi da questo attacco. Questo è valido in particolare per le spese per la difesa e per quelle processuali, ma anche per somme di denaro ottenute a fatica nel caso in cui un processo vada perso. Se i fondi necessari non sono forniti in tempo, viene espressamente convenuto che il mandatario è sollevato dal mandante dall’obbligo di riservatezza.
  8. Il resoconto, di solito in forma scritta, è strettamente confidenziale ed è previsto solo per il mandante. Per l'utilizzo di report e di risultati da parte del mandante, non viene assunta alcuna responsabilità da parte del mandatario. I rapporti telefonici non sono vincolanti a causa di possibili problemi di ascolto e di malintesi.
  9. Per l’incarico ricevuto, nel computo finale è indicata ogni spesa per il personale o per le spese materiali. Ciò comprende in particolare: studio degli atti, indagini preliminari, esecuzione delle indagini e delle ricerche, esecuzione di osservazioni e delle loro misure preparatorie (ambiente di studio), il sistema di reporting, la valutazione di documentazioni video, foto e audio, costi di comunicazione in patria e all'estero, le spese di viaggio e di pernottamento soggiorno, così come le spese di ogni tipo. Il mandante si impegna a coprire i costi di tempo e dei materiali, attraverso anticipi costanti.
  10. Con il resoconto sono in scadenza tutti i diritti fino ad allora maturati. Il cliente è obbligato a compensare tutti le spese in contanti e i costi sostenuti. Nel caso in cui, alla scadenza dei crediti, questi non siano stati o solo in parte saldati, il mandante riconosce l'esattezza del totale di quanto dovuto e si impegna a risarcire tutte le spese associate alla riscossione di spese in contanti, compresi i costi pre-processuali.
  11. Tutti i diritti di cui al presente contratto restano intatti da eventuali richieste di rivalsa del mandante nei confronti di terzi, sia per la causa e sia per l’importo.
  12. È esclusa una compensazione della parcella del mandatario con una richiesta di qualsiasi natura del mandante.
  13. Le date fissate dal tribunale e dalle autorità, che emergono direttamente o indirettamente da un incarico, il cliente riconosce come dispendio di tempo legato alla casualità dell’incarico e pertanto deve essere remunerato. Questo vale anche quando si accetta la data prefissata, in quanto è dovere del cittadino, secondo il diritto pubblico. Il diritto emerge con la presenza alla data prefissata, indipendentemente da un'udienza, da un rinvio, ecc. Per queste date fissate dal tribunale e dalle autorità, che sorgono direttamente o indirettamente da un incarico, le ore di cui al punto 2 e 3 verranno fatturate. Da parte nostra, non si dà luogo a diritti nei confronti del tribunale o delle autorità
  14. Il mandante da esplicito mandato al mandatario per l'accesso agli atti presso il tribunale e le autorità.
  15. Se il presente incarico non è stato dato personalmente dal mandante, ma da una persona invitata o delegata, questa risponde in solido assieme al mandante per tutti i diritti derivanti dal contratto. Allo stesso modo, più mandanti sono responsabili congiuntamente e in solido verso il mandatario per tutti i diritti derivanti dal contratto. Il contraente ha la libertà di scegliere a quale tra queste persone addossare per primo la responsabilità.
  16. Nell’impartire personalmente l’incarico il presente accordo sull’onorario può continuare ad essere utilizzato se il mandante comunica per telefono o per iscritto altri incarichi, secondo i termini e le condizioni di altri ordini.
  17. Per l’annullamento dell’incarico sarà fatturato un contributo minimo di € 250 più 20% di IVA per il dispendio di tempo della consulenza, per i colloqui, per i piani operativi, per le telefonate, per lo studio degli ambienti, per gli accertamenti preliminari, ecc...
    Se i colloqui relativi all’incarico si sono svolti al di fuori della sede della impresa verranno addebitate le ore di cui ai punti 2 e 3.
    Se l’intervento commissionato viene annullato entro tre ore dal suo inizio, viene fatturato il 50% dell’onorario corrispondente ad un minimo di tre ore (si vedano i punti 2 e 3 relativi all’accordo per l’onorario).
  18. Deroghe alle condizioni dell’operazione e agli accordi per l’onorario non sono valide, se non in forma scritta e prodotte personalmente dal contraente. Accordi con i dipendenti del mandatario, ad eccezione di quelli che sono responsabili della rappresentanza legale o ai quali è stata concessa la procura, sono inutili. Il diritto austriaco è applicabile a questo contratto. Si concorda qui la competenza del tribunale distrettuale di Klagenfurt, qualora l’art 14 della legge a tutela contro i licenziamenti ingiustificati non preveda diversamente.
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